Il
Decreto Omnibus apporta significative modifiche al Codice del Consumo che coinvolgono direttamente gli operatori del settore e-commerce.
Scopri le novità introdotte e le nuove regole che devono essere rispettate.
Decreto Omnibus: che cos'è e che cosa prevede
La Direttiva Omnibus (UE 2019/2116), recepita con il Decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, ha introdotto importanti modifiche al Codice del Consumo per la tutela dei consumatori.
Questo aggiornamento normativo mira a uniformare le sanzioni a livello europeo e a rafforzare la tutela dei consumatori contro clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale e comunicazioni commerciali ingannevoli.
Alcune delle nuove norme sono entrate in vigore
il 1 luglio 2023.
Qual è il suo scopo
La
Direttiva Omnibus vuole ampliare la tutela dei consumatori.
Questo è lo scopo e il presupposto con il quale nasce.
Le novità introdotte prevedono alcune importanti regole alle quali gli operatori e-commerce devono sottostare.
Tutela dei consumatori e trasparenza:
le novità introdotte dalla Direttiva Omnibus per gli e-commerce
Le nuove norme sulla trasparenza introdotte dal Decreto Omnibus stabiliscono che queste disposizioni si applichino ad outlet, negozi fisici ma anche piattaforme online.
Queste nuove norme prevedono che ai consumatori vengano date
informazioni chiare e precise sui prezzi dei prodotti.
Non sarà più sufficiente indicare solo il prezzo di listino del prodotto, ma sarà necessario indicare
il prezzo più basso applicato nell'ultimo mese. Questa disposizione serve a
fornire una maggiore trasparenza a tutti i consumatori, con la possibilità di compiere scelte più informate.
Altre novità introdotte dal Decreto
Vediamo ora le altre novità che il
Decreto Omnibus introduce:
- L'identificazione di nuove pratiche commerciali sleali o ingannevoli, tra le quali, la dual quality;
- un'informazione più trasparente nei riguardi del consumatore, che riguarda l'esposizione del prezzo nelle campagne promozionali;
- la modifica del regine sanzionario, ora armonizzato a livello europeo.
Il
Decreto Legislativo n. 26 introduce nuove disposizioni che riguardano
l'esposizione dei prezzi in corso delle campagne promozionali.
Il nuovo articolo 17bis del Codice del Consumo stabilisce che, nel corso delle campagne promozionali, venga
chiaramente esposto al consumatore il prezzo precedente, applicato dal venditore: ovvero, il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni anteriori l'applicazione di riduzione del prezzo.
E se la riduzione del prezzo aumenta nel corso della campagna promozionale?
La norma stabilisce che il prezzo precedente di riferimento sia quello indicato nel
primo annuncio di riduzione del prezzo, garantendo così maggiore trasparenza e chiarezza nelle informazioni fornite ai consumatori.
Casi in cui non si applica la nuova regola
Vediamo adesso i casi in cui nno si applicano le
nuove norme previste dal Decreto Omnibus:
- se i prodotti in promo sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni (in questo caso, il prezzo precedente sarà quello che il venditore ha applicato nell'arco di tempo inferiore ai 30 giorni, precedenti alla promo);
- la regola del prezzo precedente non si applica del tutto nel caso dei prezzi di lancio;
- nel caso di vendite sottocosto;
- nel caso di vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili.
Tale obbligo vale anche per le
piattaforme online e garantisce che i consumatori abbiano accesso alle informazioni necessarie per valutare tutte le offerte presenti sul mercato.
Le recensioni online
Altro approccio anche per le
recensioni online.
Come sappiamo, in rete circolano molte recensioni fasulle, che rappresentano una vera e propria piaga per i consumatori.
Le recensioni sono fondamentali per instaurare un rapporto con i clienti: forniscono un coinvolgimento maggiore e sono in grado di influenzare fortemente le vendite di un prodotto.
Uno studio condotto dallo
Spiegel Research Center presso la Northwestern University ha rilevato che il
95% dei consumatori consulta le recensioni prima di acquistare online o presso un negozio fisico.
La
Direttiva Omnibus regolamenta il fatto che le
recensioni pubblicate sui siti e-Commerce sono spesso oggetto di controversie a causa di contenuti falsi.
Le nuove norme vogliono garantire una maggiore trasparenza ed equità e combattere questa tendenza a pubblicare recensioni false e manipolate, per mettere in rilievo solo quelle positive.
Shop online: quali sono i nuovi obblighi
Di conseguenza,
gli shop online dovranno impegnarsi nel dimostrare l'autenticità di tali recensioni, confermando il fatto che vengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato un prodotto.
Attraverso la Direttiva Omnibus è stata
allargata la gamma delle pratiche commerciali sleali.
L'
AGCM definisce con "
Pratica commerciale" qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione o comunicazione commerciale (inclusa la pubblicità diffusa con ogni mezzo: come il direct marketing e la confezione dei prodotti).
La pratica commerciale è vista come
scorretta quando rischia di
falsare il comportamento economico del consumatore medio al quale è diretta.
Il
Codice del Consumo annovera fra le pratiche commerciali scorrette le seguenti tipologie:
- quelle ingannevoli: che inducono in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale di acquisto;
- quelle aggressive: si verificano quando l'impresa fa leva sulle molestie, su forme di indebito condizionamento, in base a tempi e a modalità di pratica commerciale.
Questo è avvenuto grazie all'introduzione, all'interno della Direttiva 2005/29/CE di
nuove norme che regolamentano direttamente le pratiche commerciali aggressive e quelle ingannevoli.
Soffermiamoci un attimo su queste ultime.
Le pratiche ingannevoli: quali sono
Le
pratiche ingannevoli includono azioni o omissioni che possono indurre in errore i consumatori e falsare il processo decisionale di acquisto.
Ecco alcuni esempi di pratiche ingannevoli:
- dichiarazioni false o fuorvianti riguardo alle caratteristiche essenziali di un prodotto o servizio;
- falsi claim o promesse esagerate riguardo ai benefici o alle prestazioni di un prodotto;
- utilizzo di testimonianze o recensioni fasulle per promuovere un prodotto o un servizio;
- offerta di prezzi scontati o promozioni che in realtà non corrispondono alla realtà;
- omessa divulgazione di informazioni importanti che potrebbero influenzare la decisione di acquisto del consumatore;
- pratiche commerciali aggressive che sfruttano la vulnerabilità o la pressione psicologica del consumatore per indurlo all'acquisto.
Le
pratiche ingannevoli, a loro volta, si suddividono in
azioni e omissioni ingannevoli, disciplinate dagli articoli 6 e 7 della Direttiva Omnibus.
La Direttiva, all'allegato 1, contiene tutte quelle pratiche che devono essere considerate sleali.
Pratiche commerciali scorrette: quali sono
Fra le pratiche considerate
commercialmente scorrette, la nuova normativa include:
- la dual quality, della quale abbiamo già accennato: ovvero, la promozione di un bene come identico ad un altro, venduto in uno Stato membro che ha caratteristiche diverse;
- la presentazione di risultati di una ricerca online senza che venga indicato in modo chiaro quando vengono proposti annunci pubblicitari a pagamento, che possano portare ad una migliore proposta di prodotti;
- la pubblicazione di recensioni di prodotti, attribuita a consumatori che avrebbero comunque acquistato quel bene, senza aver adottato delle misure proporzionate per certificare che tale recensione derivi dall'effettivo uso di prodotto;
- l'invio di recensioni fasulle per promuovere il prodotto.
Azioni ingannevoli: le tipologie
La Direttiva Omnibus introduce poi la
nuova tipologia di azione ingannevole.
Di che cosa si tratta?
Si tratta di un'
attività di marketing che consiste proprio nel
promuovere un determinato bene all'interno di una Stato membro dell'Unione europea, spacciandolo come uguale ad un bene commercializzato all'interno degli altri Stati membri.
L'azione diventa
ingannevole nel momento in cui sono presenti
alcune differenze significative tra i due beni, sia per composizione che per caratteristiche.
A meno che non sia giustificabile da fattori legittimi e obiettivi, tale pratica commerciale risulta sicuramente ingannevole.
L'omissione ingannevole: che cos'è e cosa prevede per gli e-commerce
La
Direttiva Omnibus mira a migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori e rafforzarne l'attuazione.
Attraverso una
modifica dell'articolo 22 del Codice del Consumo possiamo scorgere le nuove fattispecie di
omissione ingannevole.
Uno dei casi che la riguarda è quello relativo ai
risultati di risposta, forniti ad una ricerca online che viene effettuata dai consumatori sotto forma di parola chiave o frase.
Tale comportamento viene considerato
ingannevole nel momento in cui
non viene chiaramente indicato che la risposta a un annuncio pubblicitario è a pagamento.
Questi sono comportamenti che coinvolgono principalmente le
forniture di servizi agli operatori e-Commerce da parte dei motori di ricerca, che consentono ad un determinato prodotto di ottenere un buon posizionamento.
Proprio questo atteggiamento potrebbe creare confusione presso i consumatori, che non possono così stabilire quali possono essere i risultati più rilevanti rispetto alla ricerca che hanno appena effettuato.
Un'altro caso di omissione ingannevole riguarda le
recensioni online, delle quali abbiamo già parlato.
Quando gli utenti possono consultare le recensioni dei consumatori sui singoli prodotti, diventa fondamentale
avere informazioni verificabili che attestino l'autenticità di tali recensioni da parte di veri consumatori.
Se non vengono fornite queste informazioni, quello che si configura è un caso di
omissione ingannevole.
A questo punto viene effettuata una
pratica commerciale sleale.
Operatori e-commerce: quali sono gli obblighi
Le nuove regole per gli operatori e-commerce rappresentano
obblighi che possono essere trasformati in opportunità per valorizzare le informazioni fornite dai commercianti e per fidelizzare i clienti attraverso una comunicazione trasparente. È fondamentale
dichiarare l'implementazione di sistemi di verifica delle recensioni dei prodotti, un elemento ampiamente utilizzato dai consumatori per prendere decisioni d'acquisto informate e scegliere tra diverse opzioni.
Dovrebbe essere resa esplicita l'informativa che definisce
la possibilità di avere prezzi personalizzati per specifiche categorie di consumatori, sulla base di una profilazione automatizzata.
Nel caso ci sia uno sconto, deve essere indicato il
prezzo precedente (almeno 30 giorni prima che venga applicata la riduzione).
Pratiche commerciali scorrette: si alza la sanzione
La sanzione per la
violazione dell'articolo 17bis è sancita dall'articolo 22 comma 3 del Decreto legislativo n.114/1998.
- La sanzione va da 516,00 ai 3.098,00 euro;
- è previsto un aumento da 5 a 10 milioni di euro da parte dell'AGCM (è la cifra più alta che si dovrebbe pagare) in caso di una pratica commerciale scorretta;
- la sanzione massima irrogabile sarà pari al 4% del fatturato prodotto in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere;
- un aumento a 10 milioni della sanzione da parte di AGCM che riguarda l'inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelle inibitorie;
- il Decreto legislativo n.26 introduce un'importante novità che riguarda le sanzioni sulle pratiche commerciali scorrette;
- introduzione di sanzioni armonizzate a livello europeo anche quando un professionista utilizza clausole definite vessatorie.
Il nuovo articolo 27 (comma 9) del Codice del Consumo alza il massimo editale della sanzione da 5.000.000,00 a 10.000.000 euro.
Saldi: che cosa cambia con la Direttiva Omnibus
In ultimo, vogliamo soffermarci su un tema molto attuale, sul quale il Decreto Omnibus esercita una notevole influenza.
L'obiettivo della direttiva è assicurarsi che
chi acquista non venga ingannato da una promozione apparente e si lasci conquistare solo dalla percentuale di sconto, senza verificare se il prezzo indicato e sponsorizzato sugli annunci web corrisponda (realmente) al valore autentico del prodotto.
Ecco tutti gli aggiornamenti dei quali i nuovi operatori e-commerce devono tenere conto, tra i quali
le nuove modalità di riduzione dei prezzi e le regole per i saldi estivi.
Addio agli sconti finti
Da oggi in avanti i negozi fisici e online dovranno
indicare il prezzo precedente assegnato al prodotto nei 30 giorni che precedono la promozione.
Con "
prezzo precedente" intendiamo il costo più basso assegnato a tale prodotto.
Addio al prezzo barrato e allo sconto in evidenza: ora è obbligatorio indicare il costo minimo applicato al prodotto negli utlimi 30 giorni.
Ed ecco il risultato:
sconti finti, addio.
Stop agli sconti perenni
Il problema ha radici profonde e ben radicate, purtroppo.
Per anni molte aziende hanno messo in promozione sempre gli stessi prodotti al 50% o al 70%, inserendo in listino prezzi non sempre reali, che giustificassero una eventuale promozione.
Adesso, invece, l'acquirente ha diritto sia
a conoscere le percentuali di sconto, sia quale fosse il prezzo più basso del prodotto nel mese antecedente l'inizio della promozione.
Il risultato finale è
una maggiore trasparenza da parte di chi vende e una maggiore consapevolezza da parte di chi acquista.
Il che significa: se un prodotto costa 1000 euro ma è stato messo in promozione al 50% negli ultimi 15 giorni che precedono i saldi, l'acquirente dovrà essere informato di questo.
Non si può più barrare come prezzo iniziale quello di 1000 euro ma solo il prezzo già scontato in precedenza.
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