Dal 1° luglio 2021 sono diventate operative le disposizioni fiscali (cd.
pacchetto Iva sul commercio elettronico o
pacchetto e-commerce) che introducono
nuovi regimi IVA per gli e-commerce ed alcuni
novità fiscali sulle spedizioni delle merci acquistate a distanza all’interno del mercato UE compresi i servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) resi ai consumatori privati.
In realtà le disposizioni relative ai TTE si consideravano già operative dal 2020 considerando la loro presenza al rigo VO16 della dichiarazione IVA 2021.
Per chi era già iscritto al precedente registro, il MOSS,
la migrazione al nuovo regime è automatica; per chi invece lo eseguirà per la prima volta ora sarà operativo
dal 1° giorno del trimestre successivo alla registrazione.
In questo articolo evidenzieremo le principali innovazioni del D.Lgs. 83/2021 che recepisce gli articoli 2 e 3 delle Direttive Europee 2017/2455 e 2019/1995, per l’ampiezza e la complessità degli argomenti consigliamo non solo di rivolgervi ai vostri consulenti fiscali, ma anche spedizionieri internazionali, esperti del settore delle vendite a distanza, che vi sapranno consigliare in maniera dettagliata quali comportamenti siano meglio adottare per le vostre attività ed il vostro modus operandi.
Infatti, non deve trarre in inganno se la modalità di acquisto avvenga via internet o altro similare; le nuove disposizioni si applicano anche quando il trasporto da uno stato membro all'altro venga effettuato a cura del fornitore o per suo conto.
I nuovi regimi OSS e IOSS
In Italia, l’Agenzia delle Entrate ha attribuito al Centro Operativo di Pescara, lo svolgimento delle attività di controllo su questi nuovi regimi IVA (“Oss” e “Ioss”).
Precisiamo immediatamente, che
i nuovi regimi IVA sono facoltativi, tuttavia la semplificazione avviata, che consente di applicare l’imposta dello Stato membro senza dovervi aprire una posizione IVA, le rende estremamente consigliati.
Dal MOSS (Mini One Stop Shop) si passa all’OSS (One Stop Shop)
L’ampliamento al nuovo regime, oltre al commercio di beni venduti a distanza spediti da uno Stato UE e destinati al consumo in un altro Stato UE, comprende anche i servizi TTE resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui questi vengono utilizzati.
I servizi TTE
Tra questi servizi previsti dal D.Lgs 45/2020, ve ne sono alcuni sempre più di uso comune, a pure titolo esemplificativo cito: i servizi
VOIP e quelli di
accesso ad Internet, oltre a quelli di fonia fissa e mobile (telecomunicazione), i servizi audio e audiovideo come tutti i servizi di streaming audio e video come Spotify e Netflix (teleradiodiffusione) ed infine forse quelli più comuni come l’
hosting di siti web, la manutenzione remota di sistemi informatici, lo storage di dati, gli aggiornamenti dei software, abbonamenti a riviste online (elettronici) finanche le apps e la formazione a distanza* (*se automatizzata).
OSS (One Stop Shop)
L’OSS è destinato sia alle imprese che hanno stabile organizzazione all’interno dell’Unione Europea, per distinguere questi ultimi da operatori extra-comunitari, si parla anche di OSS UE e OSS non-UE.
Importante ricordare, vista la crescita negli ultimi anni di
prodotti rigenerati, ricondizionati o usati e poi reimmessi sul mercato che la nuova disciplina delle vendite a distanza
non si applica alle cessioni di beni mobili assoggettate al “regime del margine”, ovvero quel regime speciale IVA rivolto proprio a regolare le vendite di beni usati da parte di operatori economici, che hanno acquistato gli stessi beni da soggetti privati.
Grande novità introdotta dall’art. 5 bis del regolamento 282/2011 riguarda il coinvolgimento del fornitore nella spedizione del bene; in questo a caso a prescindere dalla forma di vendita adottata, a distanza tramite commercio elettronico o no, quando l’intervento del fornitore diretto o anche indiretto di fatto facilita, favorisce o promuove una modalità di consegna fa scattare automaticamente il nuovo regime OSS.
IOSS (Import One Stop Shop)
Una variante dell’OSS è il regime “IOSS” (Import One Stop Shop) applicabile al
commercio di beni a distanza di valore inferiore ai 150 Euro, importati da Stati extracomunitari ma il cui consumo è destinato in uno Stato UE.
L’IOSS riveste molta importanza se si considera il numero di prodotti che rientrano sotto questa soglia e che riguarda sia fornitori comunitari (UE) che extracomunitari che vendono attraverso il proprio e-commerce o comunque utilizzano nel processo di vendita marketplaces che hanno sede in uno stato UE.
Per coloro che utilizzeranno questo regime (IOSS)
sarà sufficiente una sola registrazione (Identificativo IOSS) nel paese in cui si ha la propria sede e non verseranno l’Iva al momento dell’importazione dei beni nell’UE, ma provvederanno a dichiararla mensilmente e cumulativamente alle vendite eseguite in ogni singolo Stato membro al momento dell’acquisto, che spesso coincide con il pagamento.
Esiste infine un “regime semplificato” esclusivamente per i beni importati che evita la pratica di importazione e gli oneri relativi, su cui non ci soffermeremo, destinata ad essere utilizzata specie da corrieri internazionali e spedizionieri per le vendite di beni (non sottoposti ad accisa) ma di valore inferiori a 150 € per le quali si è stabilito l’applicazione dell’aliquota ordinaria del paese di destinazione della merce a fronte del trasferimento dell’onere del pagamento dei dazi dal venditore allo spedizioniere che lo incasserà dall’acquirente direttamente, una sorta di “contrassegno”.
Gli obiettivi
Gli obiettivi delle disposizioni sono ambiziosi, a partire da:
- eliminazione delle distorsioni della concorrenza per i beni di importo irrilevante inferiori a 22 € che sino al 30 giugno 2021 godevano dell’esenzione sia da IVA che da dazi. Ora tutte le merci pagheranno l’IVA, mentre permane l’esenzione da dazi doganali per le merci il cui valore è inferiore ai 150 Euro;
- contrasto all’evasione fiscale attraverso responsabilizzazione dei gestori dei mercati virtuali per le vendite effettuate nell'UE degli operatori e-commerce extracomunitari che spesso non versavano l’IVA nel paese del Consumatore Finale. D’ora in avanti si presumerà che il marketplaces abbia acquistato e venduto il prodotto/servizio pertanto sarà direttamente responsabile del pagamento dell’imposta;
- semplificazioni degli adempimenti per le imprese che operano nell’e-commerce transfrontaliero alle quali si richiedeva sino al 30 giugno 2021 l’apertura di un identificativo IVA per ogni paese dell’UE in cui l’imposta era dovuta. Ora che con il regime OSS non è più necessario, le dichiarazioni IVA verranno presentate trimestralmente, inoltre vi è l’esonero dall’emissione della fattura* (*non valido per l’IOSS), la tenuta dei registri IVA e della dichiarazione IVA annuale.
Soglia minima unica
Premesso quanto sopra le nuove disposizioni prevedono ugualmente una facilitazione per chi vende occasionalmente, per i quali si applicherà il regime IVA dello Stato di appartenenza se il valore delle prestazioni complessive (c.d. fatturato) non supererà i 10.000 Euro.
La grande novità infatti è l’armonizzazione della soglia che non varia più da stato a stato com’era sino al 30 giugno 2021, ma ora è unica in tutta l’Unione Europea.
La soglia è 10.000 euro ed è unica in tutta l’Unione Europea
Ricordo che il nuovo regime OSS, che prevede l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione si applicherà dal primo acquisto che comporta il superamento della soglia.
La normativa prevede alcune eccezioni, in cui la soglia non opera. Questi sono i casi:
- nelle prestazioni TTE e altre prestazioni di servizi diversi da quelle TTE rese da prestatori non UE;
- nelle vendite di beni intracomunitarie di fornitori Extra UE;
- nelle vendite a distanza dei beni importati (regime d’importazione);
- nelle cessioni di beni da un fornitore stabilito in più di uno stato membro UE.
Gli effetti più rilevanti sono per i contribuenti forfettari, che non possono far valere la franchigia negli altri paesi Ue e che quindi, al superamento della soglia unica, pur restando esentati dall'Iva in Italia, dovranno assolvere l'Iva sulle vendite effettuate “fuori casa”.
Responsabilità dei marketplaces
Il pacchetto IVA sull’e-commerce le chiama “Interfacce elettroniche” di fatto le conosciamo tutti, sono quelle piattaforme che utilizzando: la grande notorietà, l’infrastruttura digitale, la logistica nonché il customer care, facilitano le vendite ai consumatori finali ponendosi come intermediari.
Tralasciando gli aspetti prettamente legali, legati alla diritto di garanzia del prodotto, anche la normativa fiscale ora responsabilizza gli “ipermercati digitali” che nel processo di un acquisto online forniscono i propri termini e le condizioni di vendita, si occupano dell'incasso del carello, finanche organizzano la spedizione / la consegna.
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